China Open Science and Open Data Mandate

[http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-04/02/content_5279272.htm]

Misure per la gestione dei dati scientifici

Capitolo 1 Principi generali

Articolo 1: al fine di rafforzare ulteriormente e standardizzare la gestione dei dati scientifici, garantire la sicurezza dei dati scientifici, migliorare il livello di condivisione aperta e sostenere meglio l'innovazione nelle scienze e tecnologie nazionali, lo sviluppo economico e sociale e la sicurezza nazionale, queste misure sono formulate in conformità con la "Legge della Repubblica popolare cinese sul progresso scientifico e tecnologico", la "Legge della Repubblica popolare cinese sulla promozione della trasformazione dei risultati scientifici e tecnologici" e le "Misure provvisorie per la Repubblica popolare cinese". Amministrazione e condivisione delle risorse informative governative. "
Articolo 2: I dati scientifici citati in queste misure includono principalmente dati generati dalla ricerca di base, dalla ricerca applicata e dallo sviluppo sperimentale nei settori delle scienze naturali e della tecnologia ingegneristica. Si riferisce anche ai dati grezzi e ai dati derivati ​​ottenuti attraverso i metodi di osservazione, monitoraggio, indagine, ispezione e test.
Articolo 3: Queste misure sono applicabili alle attività di raccolta, generazione, elaborazione, condivisione aperta e gestione e utilizzo di dati scientifici supportati dai fondi del bilancio pubblico.
Qualsiasi unità o individuo che svolge attività connesse a dati scientifici all'interno della Repubblica popolare cinese dovrebbe attuarle conformemente a tali misure qualora tali attività rientrino nelle condizioni stabilite da tali misure.
Articolo 4: la gestione dei dati scientifici deve seguire i principi della gestione gerarchica, della sicurezza e della controllabilità e del pieno utilizzo per definire chiaramente le materie di responsabilità, accrescere il rafforzamento delle capacità e promuovere la condivisione aperta.
Articolo 5: Qualsiasi unità o individuo che si impegna nella raccolta, produzione, uso e gestione di dati scientifici deve attenersi a tutte le leggi, i regolamenti e le norme locali e nazionali pertinenti e non deve utilizzare tali dati per intraprendere attività che mettono in pericolo la sicurezza nazionale , interesse pubblico e legittimi diritti e interessi degli altri.

Capitolo 2: Responsabilità

Articolo 6: La gestione dei dati scientifici deve essere effettuata secondo un sistema di coordinamento statale e divisione delle responsabilità tra tutti i dipartimenti e le località .
Articolo 7: Il Dipartimento amministrativo per la scienza e la tecnologia del Consiglio di Stato svolge un ruolo di primo piano nella gestione macrofinanziaria, integrazione e coordinamento dei dati scientifici dell'intero paese. Le sue principali responsabilità sono le seguenti:
(i) Organizzare la ricerca per formulare politiche e standard nazionali di gestione dei dati scientifici;
(ii) coordinare e promuovere la gestione standardizzata, la condivisione aperta e la valutazione dei dati scientifici;
(iii) coordinare e promuovere la costruzione e lo sviluppo del National Scientific Data Center;
(iv) Responsabile della costruzione della piattaforma nazionale di gestione della rete di dati scientifici e della manutenzione dei dati.
Articolo 8: Le principali responsabilità di tutti i servizi competenti del Consiglio di Stato e del governo popolare provinciale (da quel momento in poi collettivamente denominate autorità competenti) per quanto riguarda la gestione dei dati scientifici sono le seguenti:
(i) Responsabile della creazione e del miglioramento delle politiche, dei regolamenti e delle norme relative alla gestione dei dati dei rispettivi dipartimenti (rispettive località), e della divulgazione e attuazione delle politiche nazionali di gestione dei dati scientifici;
(ii) Guida le rispettive entità giuridiche per rafforzare e standardizzare la gestione dei dati scientifici;
(iii) in conformità con le disposizioni statali pertinenti, eseguire correttamente o autorizzare una o più unità pertinenti a eseguire correttamente la classificazione per i dati scientifici;
(iv) coordinare, pianificare e stabilire i data center scientifici dei rispettivi dipartimenti (rispettive località); promuovere la condivisione aperta dei dati scientifici;
(v) Stabilire meccanismi di incentivi perfetti ed efficaci, organizzare e intraprendere la valutazione e la valutazione del lavoro scientifico dei dati delle entità legali dei rispettivi dipartimenti (rispettive località).
Articolo 9: soggetti giuridici collegati come istituti di ricerca scientifica, college e università e imprese (di seguito collettivamente denominate entità giuridiche) sono i principali soggetti responsabili della gestione dei dati scientifici. Le loro principali responsabilità sono le seguenti:
(i) attuare politiche di gestione dei dati scientifiche nazionali e dipartimentali (locali); stabilire e perfezionare i sistemi di gestione dei dati scientifici delle loro rispettive entità;
(ii) Intraprendere la raccolta, l'elaborazione, la produzione e la conservazione a lungo termine dei dati scientifici conformemente alle norme pertinenti per garantire la qualità dei dati.
(iii) Garantire la riservatezza e la gestione sicura dei dati scientifici in conformità con le normative pertinenti.
(iv) istituire un sistema di gestione dei dati scientifici, pubblicare cataloghi di dati scientifici aperti e assicurare i loro aggiornamenti tempestivi e avviare attivamente la condivisione aperta dei dati scientifici;
(v) Responsabile della protezione delle strutture hardware e software, dei fondi e del personale necessari per il funzionamento della gestione dei dati scientifici.
Articolo 10: il data center scientifico è un veicolo importante per la condivisione pubblica di dati scientifici. Sarà istituito da entità giuridiche qualificate incaricate dalle autorità competenti e le sue principali responsabilità sono le seguenti:
(i) svolgere il compito di integrare e archiviare i dati scientifici delle discipline pertinenti;
(ii) Responsabile della classificazione, elaborazione, analisi e estrazione di dati scientifici;
(iii) Salvaguardare i dati scientifici e promuovere la condivisione aperta dei dati scientifici secondo le leggi e i regolamenti;
(iv) Rafforzare lo scambio e la cooperazione nei dati scientifici in patria e all'estero.

Capitolo 3: Raccolta, archiviazione e conservazione

Articolo 11: I soggetti giuridici e i produttori di dati scientifici devono gestire la raccolta, la produzione e il trattamento di dati scientifici conformemente alle norme e ai regolamenti pertinenti per formare un database o un set di dati di facile utilizzo.
Le entità legali dovrebbero istituire un sistema di controllo della qualità per i dati scientifici per garantire l'accuratezza e l'usabilità dei dati.
Articolo 12: Le autorità competenti istituiscono un sistema di archiviazione di dati scientifici. L'archiviazione dei dati scientifici dei rispettivi dipartimenti (rispettive località) dovrebbe essere effettuata sulla base della rete nazionale degli affari governativi e della piattaforma di scambio e condivisione dei dati;
Articolo 13 Tutti i dati scientifici derivati ​​dai piani scientifici e tecnologici (progetti speciali, fondazioni, ecc.) Di tutti i livelli finanziati dai fondi del bilancio pubblico devono essere archiviati nei centri dati scientifici pertinenti dalle principali entità dei progetti. I centri dati scientifici che ricevono i dati rilasciano un certificato di ricevuta.
I dipartimenti di gestione dei piani scientifici e tecnologici (progetti speciali, fondazioni, ecc.) Di tutti i livelli stabiliscono un meccanismo per la prima archiviazione dei dati scientifici e quindi l'accettazione dopo l'ispezione dei progetti di piani scientifici e tecnologici (progetti speciali, fondazioni, ecc. .). Tutti i dati scientifici generati dopo l'accettazione del progetto / domanda di ricerca devono essere archiviati.
Articolo 14: Le autorità competenti e le entità giuridiche stabiliscono e migliorano i sistemi di gestione per l'archiviazione dei dati di pubblicazioni accademiche nazionali e straniere.
Quando i dati scientifici corrispondenti devono essere inviati all'estero per articoli accademici scritti e pubblicati su riviste accademiche straniere utilizzando i dati scientifici generati con il supporto dei fondi del bilancio pubblico, gli autori devono inviare i dati alle rispettive unità per la gestione unificata prima del documento è pubblicato.
Articolo 15: I dati scientifici relativi ai segreti di stato, alla sicurezza nazionale e all'interesse pubblico generati dai fondi sociali devono essere archiviati conformemente ai regolamenti pertinenti.
È incoraggiata l'archiviazione di altri dati scientifici generati dai fondi sociali nei pertinenti centri di dati scientifici.
Articolo 16: I soggetti giuridici devono istituire un sistema per la conservazione dei dati scientifici e fornire le strutture necessarie quali l'archiviazione, la gestione, il servizio e la sicurezza dei dati per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati scientifici.
Articolo 17: Le persone giuridiche rafforzano la creazione di squadre di personale di dati scientifici e stabiliscono meccanismi di incentivazione per la creazione di posizioni, retribuzione correlata alla prestazione e valutazione del titolo di lavoro, ecc.
Articolo 18: Il Dipartimento amministrativo per la scienza e la tecnologia del Consiglio di Stato rafforzerà la pianificazione generale. Sulla base dei data center scientifici con buone condizioni e un evidente vantaggio in termini di risorse, deve essere ottimizzato e integrato in un centro dati nazionale scientifico.

Capitolo 4: Condivisione e utilizzo

Articolo 19: Le autorità competenti organizzano la compilazione di cataloghi di risorse di dati scientifici dei dati scientifici generati con il sostegno dei fondi del bilancio pubblico secondo il principio di apertura come norma e non-apertura come eccezione. Questi cataloghi e dati saranno caricati sulla piattaforma nazionale di condivisione e scambio di dati in modo tempestivo, aperti al pubblico e ai servizi competenti per la condivisione e liberi di essere condivisi sui canali utilizzati dai civili e dai militari , ad eccezione di quelli specificatamente stipulato dalle leggi e dai regolamenti statali.
Articolo 20: I soggetti giuridici classificano e classificano i dati scientifici, e chiariscono il loro livello di riservatezza e il periodo di riservatezza, le condizioni in base alle quali tali dati possono essere rilasciati e le persone a cui i dati possono essere comunicati e le procedure di revisione ; le persone giuridiche pubblicano anche i cataloghi di dati aperti di dati scientifici secondo necessità e li rilasciano al pubblico tramite download online, condivisione offline o servizi personalizzati.
Articolo 21: I soggetti giuridici analizzano e analizzano i dati scientifici in base alle proprie esigenze per formare preziosi prodotti di dati scientifici e sviluppare servizi a valore aggiunto. Essi incoraggiano le organizzazioni sociali e le imprese a sviluppare servizi a valore aggiunto commercializzati.
Articolo 22: le autorità competenti e le entità giuridiche promuovono attivamente la pubblicazione e la diffusione di dati scientifici; Essi inoltre sostengono il personale di ricerca nell'organizzazione e pubblicazione di dati scientifici accurati e completi con chiari diritti di proprietà e alto valore di condivisione.
Articolo 23: gli utenti di dati scientifici si atterranno alle pertinenti disposizioni dei diritti di proprietà intellettuale e indicheranno e faranno riferimento ai dati scientifici utilizzati quando pubblicano articoli, chiedono brevetti, pubblicano monografie, ecc.
Articolo 24: Quando sono richiesti dati scientifici per il processo decisionale del governo, la sicurezza pubblica, la costruzione della difesa nazionale, la protezione ambientale, la prevenzione e la riduzione delle calamità, la ricerca sul benessere pubblico, ecc., Le persone giuridiche forniscono tali dati senza compensazione. Se è veramente necessaria una tassa, deve essere formulato un criterio ragionevole in conformità con le procedure prescritte e il principio senza scopo di lucro. Tale standard deve essere reso noto al pubblico e soggetto a supervisione.
Per le attività commerciali che richiedono l'uso di dati scientifici, le parti interessate firmano un contratto di servizio a pagamento per chiarire i rispettivi diritti e obblighi.
Tutte le parti interessate devono osservare tutte le disposizioni speciali delle leggi e dei regolamenti statali.

Capitolo 5: Riservatezza e sicurezza

Articolo 25: I dati scientifici che implicano segreti di stato, sicurezza nazionale, interesse pubblico, segreti commerciali o privacy personale non sono resi pubblicamente disponibili. Se tali dati devono essere resi pubblicamente disponibili, devono essere soggetti a una revisione delle finalità d'uso, delle qualifiche dell'utente e delle condizioni di riservatezza. Inoltre, lo scopo dell'emissione deve essere attentamente controllato.
Articolo 26: la raccolta, la produzione, il trattamento, la gestione e l'uso di dati scientifici che implichino segreti di stato devono essere effettuati conformemente alle pertinenti disposizioni in materia di riservatezza. Le autorità competenti e le entità legali istituiscono e migliorano un sistema per la gestione e l'uso di tali dati e ne gestiscono rigorosamente la produzione, la verifica, la registrazione, la copia, la trasmissione e la distruzione.
Se i dati scientifici che implicano segreti di Stato devono essere forniti nel corso della cooperazione e degli scambi con una potenza straniera, le persone giuridiche devono indicare chiaramente il tipo, l'ambito e l'uso dei dati pertinenti. Ciò deve essere segnalato alle autorità competenti per l'approvazione in conformità con le disposizioni sulla riservatezza. Dopo essere stati approvati, le persone giuridiche devono completare le procedure formali necessarie in conformità con tutte le normative pertinenti e un accordo di riservatezza deve essere firmato con l'utente o gli utenti.
Articolo 27: le autorità competenti e le entità giuridiche rafforzano la gestione sicura del ciclo di vita dei dati scientifici, formulano misure di sicurezza dei dati e rafforzano la gestione della protezione dell'autenticazione e dell'autorizzazione di download dei dati per impedire che i dati vengano utilizzati malintenzionalmente.
Le autorità competenti e le entità giuridiche istituiscono un sistema di verifica della sicurezza e della riservatezza per i cataloghi di dati scientifici aperti che devono essere pubblicati o dati scientifici che devono essere forniti esternamente.
Articolo 28: Le entità giuridiche e i centri di dati scientifici istituiscono un sistema di protezione della sicurezza della rete in conformità con i regolamenti nazionali sulla gestione della sicurezza informatica, utilizzano prodotti e servizi sicuri e affidabili e migliorano le misure per la gestione e il controllo dei dati, la gestione degli attributi, l'identificazione, il monitoraggio del comportamento , blacklist e così via. Devono inoltre migliorare i sistemi di protezione della sicurezza come l'anti-manomissione, l'anti-perdita, l'anti-attacco e l'anti-virus.
Articolo 29: I centri di dati scientifici istituiscono sistemi di gestione delle risposte alle emergenze e di disaster recovery; i sistemi di gestione delle emergenze devono essere stabiliti in base a tutti i requisiti pertinenti per effettuare un backup fuori sede di importanti dati scientifici.

Capitolo 6: Disposizioni supplementari

Articolo 30: Le autorità competenti e le entità giuridiche istituiscono e migliorano un sistema per valutare la gestione e la condivisione aperta dei dati scientifici.
Articolo 31: in caso di contraffazione di dati, violazione dei diritti di proprietà intellettuale e archiviazione dei dati non in base alle disposizioni pertinenti, le autorità competenti possono, punendo la gravità dell'infrazione, punire gli enti incriminati ordinando loro di apportare correzioni, facendo circolare un avviso di critiche, assunzione di azioni disciplinari o espulsione di pene amministrative secondo la legge.
Le unità e gli individui che violano le leggi e i regolamenti statali pertinenti saranno perseguiti di conseguenza.
Articolo 32: le autorità competenti possono fare riferimento a tali misure al momento di elaborare norme dettagliate per l'attuazione. Per il sistema di gestione dei dati scientifici che coinvolgono la difesa nazionale, i servizi competenti provvedono a regolamenti separati.
Articolo 33: Queste misure entrano in vigore alla data di rilascio.

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